ARTICOLO 3
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 2000 Articolo 11
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(Compiti e funzioni dell'Azienda) 1. L'Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali. In particolare l'Azienda provvede a: a) attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali; b) gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici; c) acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione. 2. L'Azienda può inoltre: a) realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi; b) attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani; c) attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici; d) attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni; e) realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; f) adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge; g) svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all'efficienza ed economicità gestionali; h) svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, se nominato dall'Assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati. 3. Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 1129
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