LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 9-09-1999
REGIONE VALLE D'AOSTA

Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 42
del 21 settembre 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 2000 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 2000 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 27 del 2000 Articolo 8

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 8 del 2000 Articolo 11

(Compiti e funzioni dell'Azienda)
1.             L'Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di 
edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione 
regionale e degli enti locali. In particolare l'Azienda provvede a:
a)             attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova 
costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione 
straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi 
integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti 
locali;
b)             gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio 
e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;
c)             acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle 
leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta 
regionale;
d)             acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di 
cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o 
liquidazione.
2.             L'Azienda può inoltre:
a)             realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di 
supporto agli interventi edilizi;
b)             attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e 
restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con 
eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o 
extraurbani;
c)             attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le 
proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da 
parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione 
di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla 
predisposizione di studi e piani urbanistici;
d)             attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti 
locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie 
convenzioni;
e)             realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
f)             adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge;
g)             svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra 
attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e 
all'efficienza ed economicità gestionali;
h)             svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi 
dell'articolo 1129 del codice civile, se nominato dall'Assemblea, 
negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano 
anche alloggi di proprietà di privati.
3.             Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, 
l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta 
regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese 
ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato 
che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 1129

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